Art. 42 · Istituzione provvisoria di rivendita di generi di monopolio
RegolamentoCapo III

Art. 42

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Istituzione provvisoria di rivendita di generi di monopolio

In vigore dal 31 mar 1981
L'Amministrazione delle finanze può concedere l'autorizzazione provvisoria per la istituzione in loco di rivendite al pubblico di generi di monopolio, in relazione ai bisogni locali e allo stato delle comunicazioni, qualora quelle esistenti non siano in grado di funzionare regolarmente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-42