Art. 46 · Servizi di soccorso veterinario
RegolamentoCapo IV

Art. 46

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Servizi di soccorso veterinario

In vigore dal 31 mar 1981
Il recupero, la custodia ed il governo degli animali sono curati, nella zona colpita, dai competenti organi regionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-46