Regolamento›Capo IV
Art. 46
36 / 57Servizi di soccorso veterinario
In vigore dal 31 mar 1981
Il recupero, la custodia ed il governo degli animali sono curati, nella zona colpita, dai competenti organi regionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-46