Art. 30 · Revisione e nuova inventariazione dei materiali
RegolamentoCapo V

Art. 30

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Revisione e nuova inventariazione dei materiali

In vigore dal 31 mar 1981
Quando se ne riconosca la necessità o, in ogni caso, almeno ogni decennio, si procede alla revisione generale nonché ad una nuova inventariazione dei materiali assistenziali di pronto intervento. Qualora detti materiali risultino deteriorati o non rispondenti all'uso cui sono destinati, si applicano le disposizioni contenute negli del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-02-06;66#art-r-30