Accordo amministrativoTitolo III

Art. 7

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Per beneficiare delle disposizioni dell' della Convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato dal quale risultino i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. Se il lavoratore non è in grado di presentare tale attestato, l'istituzione competente per la concessione delle prestazioni, è tenuta a richiederlo all'organismo assicuratore dell'altro Stato. 2) L'attestato di cui al paragrafo 1) del presente articolo è rilasciato, su domanda dell'interessato, in Italia: dalla competente sede provinciale dell'INAM; in San Marino: dall'Istituto per la sicurezza sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-7

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