Accordo amministrativo›Titolo III
Art. 11
In vigore dal 30 lug 1980
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1) Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell', paragrafo 1), lettera b), della Convenzione, il lavoratore che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente, è tenuto a presentare all'istituzione di quest'ultimo Stato un attestato che lo autorizzi a beneficiare di dette prestazioni. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se necessario, la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'attestato può essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta del lavoratore, quando non ha potuto essere rilasciato prima, per motivi di forza maggiore.
2) Le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili anche ai familiari del lavoratore, ai lavoratori disoccupati e loro familiari nonché ai titolari di pensione o rendita e loro familiari.
3) Le disposizioni dell', paragrafo 3), del presente accordo sono applicabili per analogia.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-11