Accordo amministrativo›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 30 lug 1980
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1) Per esercitare il diritto di opzione previsto dall', paragrafo 2), della Convenzione, l'interessato deve presentare la sua richiesta, informandone nel contempo il datore di lavoro,
in Italia: alla competente sede provinciale dell'INAM;
in San Marino: all'Istituto per la sicurezza sociale.
2) Il diritto di opzione deve essere esercitato per la prima volta entro sei mesi dalla data in cui il lavoratore è stato assunto presso l'ufficio diplomatico o consolare ovvero è entrato al servizio personale di agenti di tali uffici. L'opzione decorre dalla data di entrata in servizio.
L'opzione esercitata dagli interessati che siano già in servizio alla data di entrata in vigore della Convenzione ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui venga presentata la relativa domanda.
Quando il lavoratore esercita nuovamente il diritto di opzione alla fine di un anno civile, quest'ultima ha effetto dal primo giorno dell'anno civile successivo.
3) Le istituzioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo rilasciano all'interessato un certificato dal quale risulta che questi rimane soggetto alla legislazione dello Stato per la cui legislazione ha optato per il periodo in cui è occupato presso l'ufficio diplomatico o consolare o è al servizio personale di agenti di tali uffici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-6