Accordo amministrativo›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 30 lug 1980
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1) Per i lavoratori distaccati nel territorio dell'altro Stato conformemente all', lettera A), della Convenzione deve essere redatto un attestato da cui risulta fino a quale data il lavoratore rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente nel quale ha sede l'impresa o viene abitualmente svolta un'attività autonoma.
2) L'attestato di cui al paragrafo 1), viene rilasciato, a richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, in Italia dalla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in San Marino dall'Istituto per la sicurezza sociale.
3) Nei casi previsti all', lettera a) 3ª frase della Convenzione, il datore di lavoro ovvero, nel caso di attività autonoma l'interessato, dovrà presentare una domanda all'autorità competente dello Stato in cui il lavoratore è distaccato o, se del caso, svolge attività autonoma, in Italia: al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, in San Marino: al Dicastero della previdenza, sicurezza sociale, igiene e sanità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-5