Accordo amministrativoTitolo I

Art. 1

In vigore dal 30 lug 1980
ACCORDO AMMINISTRATIVO Per l'applicazione della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in materia di sicurezza sociale firmata a Roma il 10 luglio 1974. . Ai fini dell'applicazione del presente accordo amministrativo: 1) il termine "Convenzione" designa la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in materia di sicurezza sociale firmata a Roma il 10 luglio 1974; 2) il termine "accordo" designa il presente accordo amministrativo; 3) i termini definiti dall' della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel suddetto articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-1

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Art. 1 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo