Accordo amministrativo›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 30 lug 1980
ACCORDO AMMINISTRATIVO
Per l'applicazione della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in materia di sicurezza sociale firmata a Roma il 10 luglio 1974.
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Ai fini dell'applicazione del presente accordo amministrativo:
1) il termine "Convenzione" designa la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in materia di sicurezza sociale firmata a Roma il 10 luglio 1974;
2) il termine "accordo" designa il presente accordo amministrativo;
3) i termini definiti dall' della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel suddetto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-1