Accordo amministrativo›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 30 lug 1980
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Qualora la legislazione di uno dei due Stati contraenti preveda che l'importo delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari a carico, vengono presi in considerazione anche i familiari residenti sul territorio dell'altro Stato contraente, come se risiedessero sul territorio dello Stato competente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-4