Accordo amministrativo›Titolo III
Art. 9
In vigore dal 30 lug 1980
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1) Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell', lettera b), della Convenzione, il lavoratore è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio dell'incapacità al lavoro, all'istituzione del luogo di residenza presentando un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante.
2) L'istituzione del luogo di residenza procede, non appena possibile, al controllo medico del lavoratore come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, è trasmesso, immediatamente, alla istituzione competente.
3) L'istituzione del luogo di residenza, non appena constati che il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro, avverte immediatamente il lavoratore stesso nonché l'istituzione competente, indicando la data alla quale prende fine l'incapacità del lavoratore.
4) L'istituzione competente conserva comunque la facoltà di far procedere al controllo del lavoratore da parte di un medico di sua scelta.
5) Le prestazioni in denaro sono erogate al lavoratore direttamente dalla istituzione competente secondo la legislazione che essa applica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-9