Accordo amministrativoTitolo III

Art. 12

In vigore dal 30 lug 1980
. Le disposizioni dell' del presente accordo sono applicabili per analogia al beneficio delle prestazioni in denaro previste all', paragrafo 1), lettere a) ii), della Convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-12

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Art. 12 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo