Accordo amministrativo
Art. 17
In vigore dal 30 lug 1980
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1) Gli assicurati ed i loro superstiti che intendano far valere un diritto a prestazione ai sensi degli della Convenzione, possono presentare la relativa domanda all'istituzione competente dell'uno e dell'altro Stato contraente secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui la domanda è presentata.
2) L'istituzione, che riceve la domanda trasmette, immediatamente, all'istituzione dell'altro Stato contraente un formulario, appositamente concordato tra le autorità competenti dei due Stati.
Tale formulario, autenticato dalla istituzione che lo trasmette, deve contenere i dati personali dell'interessato e, per quanto possibile, tutte le notizie ritenute necessarie per il riconoscimento dei periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato.
La trasmissione del formulario, così autenticato, sostituisce l'invio dei documenti originali.
Per le domande di pensione di invalidità o, qualora richiesto dalla legislazione applicabile, per le domande di pensione ai superstiti, è necessario trasmettere una relazione sanitaria corredata della eventuale documentazione.
Non appena possibile vengono inoltre comunicati i periodi di assicurazione o assimilati che il richiedente può far valere in base alla legislazione applicabile dall'istituzione che ha ricevuto la domanda, ed, eventualmente, vengono indicati i diritti riconoscibili sulla base di detti periodi.
3) L'istituzione dell'altro Stato contraente, non appena in possesso dei dati necessari, determina i diritti spettanti all'interessato in base ai periodi di assicurazione che lo stesso può far valere a norma della legislazione che essa applica, nonché, ove necessario, quelli derivanti dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati. La predetta istituzione trasmette, quindi, all'istituzione dell'altro Stato i dati in suo possesso, e la decisione assunta in merito ai diritti spettanti all'interessato.
4) L'istituzione dello Stato cui è stata presentata la domanda, determinati, ove necessario, i diritti derivanti dalla totalizzazione dei periodi compiuti in entrambi gli Stati contraenti, decide sulla domanda stessa e notifica agli interessati le proprie decisioni e quelle dell'istituzione dell'altro Stato contraente.
Contemporaneamente comunica le proprie decisioni all'istituzione dell'altro Stato contraente con l'indicazione della data in cui le predette decisioni sono state notificate agli interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-17