Accordo amministrativo
Art. 21
In vigore dal 30 lug 1980
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1) Nei casi di cui agli della Convenzione, la domanda di prestazioni può essere presentata indifferentemente all'istituzione dell'uno o dell'altro Stato contraente.
2) Qualora l'istituzione che ha ricevuto la domanda constati che il lavoratore ha svolto da ultimo nel territorio dell'altro Stato una attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, essa trasmette senza indugio tale domanda ed i documenti che la corredano alla istituzione competente dell'altro Stato, informandone gli interessati.
3) Qualora l'istituzione dello Stato competente constati che la vittima o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione che essa applica, essa:
a) trasmette, senza indugio, all'istituzione dell'altro Stato la domanda e tutti i documenti che la corredano (compresi i rapporti e gli esami medici cui abbia proceduto), nonché una copia della decisione di cui alla lettera b);
b) notifica la sua decisione all'interessato indicando i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi ed i termini di ricorso e la data di trasmissione della pratica all'istituzione dell'altro Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-21