Accordo amministrativo

Art. 25

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Per beneficiare delle disposizioni dell' paragrafo 1), della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato. 2) Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione dell'altro Stato contraente. Qualora l'interessato non presenti tale attestato, quest'ultimo sarà richiesto dall'istituzione competente all'istituzione dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-25

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Art. 25 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo