Accordo amministrativoTitolo IV

Art. 36

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Ai fini della concessione delle prestazioni del regime transitorio il requisito di assicurazione in San Marino richiesto dalla legge 30 giugno 1964, n. 37, si considera soddisfatto anche ove sia necessario prendere in considerazione periodi di assicurazione in Italia. 2) La disposizione del paragrafo precedente è applicabile qualora l'evento assicurato si verifichi successivamente alla data di entrata in vigore della Convenzione. 3) Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano per analogia alle categorie previste dalla legge 5 luglio 1968, n. 27.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-36

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Art. 36 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo