Accordo amministrativoTitolo IV

Art. 39

In vigore dal 30 lug 1980
. La validità del presente accordo decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione e avrà termine alla data alla quale la Convenzione stessa cesserà di essere in vigore ai sensi dell'articolo 57. FATTO a Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede, addì 9 maggio 1978. Per il Governo della Repubblica italiana Franco FOSCHI Per il Governo della Repubblica di San Marino Giancarlo GHIRONZI Visto, il ministro degli affari esteri RUFFINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-39

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Art. 39 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo