Art. 1
In vigore dal 30 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale firmata a Roma il 10 luglio 1974 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, con scambio di note, firmato a Roma il 19 maggio 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell' dell'accordo amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - RUFFINI -
MORLINO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1980
Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 23
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-rd-1