Art. 1

In vigore dal 30 lug 1980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale firmata a Roma il 10 luglio 1974 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, con scambio di note, firmato a Roma il 19 maggio 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell' dell'accordo amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1980 PERTINI COSSIGA - RUFFINI - MORLINO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1980 Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 23
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Art. 1 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo