Accordo amministrativoTitolo IV

Art. 37

In vigore dal 30 lug 1980
. Le istituzioni competenti conservano la facoltà di far procedere al controllo sanitario dell'interessato da parte di un medico di loro scelta sia nel proprio territorio sia in quello dell'altro Stato contraente. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dell'istituzione che richiede il controllo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-37

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Art. 37 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo