Accordo amministrativo
Art. 33
In vigore dal 30 lug 1980
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1) Al fine di calcolare l'importo del rimborso forfettario previsto dall', paragrafo 1), della Convenzione si procederà come segue:
a) l'istituzione competente sammarinese comunicherà a quella italiana, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, il numero degli attestati rilasciati, nel corso di quest'ultimo anno, in base a quanto disposto dall', paragrafo 1), nonché il numero di giornate già indennizzate dall'istituzione medesima;
b) l'istituzione competente italiana procederà a calcolare il rimborso forfettario tenendo conto:
della misura giornaliera della indennità ordinaria di disoccupazione nonché quella degli assegni familiari in vigore durante l'anno in cui si riferisce la comunicazione da parte sammarinese;
della durata media delle indennità ordinarie di disoccupazione erogate in Italia nel corso dell'anno precedente e della composizione familiare media dei beneficiari di dette indennità quali risultano dai dati in possesso dell'istituzione competente italiana;
del numero delle giornate di disoccupazione già indennizzate dall'istituzione sammarinese che verrà detratto dall'insieme delle giornate di prestazioni erogate dall'Italia in base al calcolo forfettario descritto ai punti precedenti.
2) Il rimborso delle prestazioni da parte della istituzione competente sammarinese ha luogo, al più tardi, entro tre mesi dalla data in cui è stato comunicato l'importo calcolato in base ai criteri di cui al paragrafo 1) del presente articolo.
3) Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2), della Convenzione, l'istituzione competente sammarinese trasmette all'istituzione competente italiana entro il primo trimestre di ogni anno un elenco dei disoccupati che hanno beneficiato nel corso dell'anno precedente delle prestazioni ai sensi dell', paragrafo 2), della Convenzione. Tale elenco deve contenere le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici dei disoccupati che hanno percepito le prestazioni di disoccupazione nel corso dell'anno;
b) numero delle giornate di disoccupazione indennizzate e importo delle prestazioni erogate al lavoratore, ivi comprese le prestazioni per i familiari a carico del medesimo.
4) Il rimborso delle prestazioni da parte dell'istituzione competente italiana ha luogo al più tardi entro tre mesi dalla data in cui è pervenuto l'elenco di cui al paragrafo 3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-33