Accordo amministrativo
Art. 31
In vigore dal 30 lug 1980
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Le spese sostenute per la concessione delle prestazioni di cui agli della Convenzione sono rimborsate dall'istituzione competente all'istituzione che ha erogato tali prestazioni sulla base degli importi effettivi quali risultano dalla contabilità di questa ultima istituzione. Il pagamento delle somme verrà effettuato entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-31