Accordo amministrativo

Art. 31

In vigore dal 30 lug 1980
. Le spese sostenute per la concessione delle prestazioni di cui agli della Convenzione sono rimborsate dall'istituzione competente all'istituzione che ha erogato tali prestazioni sulla base degli importi effettivi quali risultano dalla contabilità di questa ultima istituzione. Il pagamento delle somme verrà effettuato entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-31

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Art. 31 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo