Accordo amministrativo

Art. 28

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Per beneficiare delle prestazioni spettanti per i familiari a carico residenti nello Stato contraente diverso da quello cui fanno carico le prestazioni di disoccupazione, il disoccupato è tenuto a presentare all'istituzione competente uno stato di famiglia rilasciato dalle competenti autorità. 2) Il suddetto documento è valido per dodici mesi dalla data del rilascio e può essere rinnovato; in tal caso la durata di validità decorre dalla data del rinnovo. L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni evento che possa determinare modifiche della situazione attestata da detto documento. Tali modifiche hanno effetto con la decorrenza prevista dalla legislazione applicabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-28

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