Accordo amministrativo

Art. 27

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Le prestazioni contemplate all'articolo 40, paragrafo 1), della Convenzione sono erogate secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato contraente in cui l'interessato è occupato. 2) I controlli relativi alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni fissati per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1), della Convenzione verranno espletati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato contraente in cui l'interessato risiede.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-27

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Art. 27 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo