Accordo amministrativo

Art. 29

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Per beneficiare delle prestazioni familiari in conformità dell'articolo 41 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare una domanda all'istituzione competente, eventualmente anche per il tramite del datore di lavoro. 2) Il lavoratore è tenuto a produrre, a corredo della domanda, uno stato di famiglia rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di residenza dei familiari. Tale documento deve essere rinnovato ogni anno. 3) Il lavoratore è tenuto ad informare, se del caso tramite il datore di lavoro l'istituzione competente: di qualsiasi cambiamento della situazione dei familiari che possa modificare il diritto alle prestazioni; di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute prestazioni; di qualsiasi trasferimento della residenza dei familiari; della eventuale esistenza di un diritto a prestazioni familiari dovute, per lo stesso familiare, ai sensi della legislazione dello Stato contraente nel cui territorio i familiari risiedono.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-29

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Art. 29 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo