Accordo amministrativo
Art. 29
14 / 39In vigore dal 30 lug 1980
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1) Per beneficiare delle prestazioni familiari in conformità dell'articolo 41 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare una domanda all'istituzione competente, eventualmente anche per il tramite del datore di lavoro.
2) Il lavoratore è tenuto a produrre, a corredo della domanda, uno stato di famiglia rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di residenza dei familiari. Tale documento deve essere rinnovato ogni anno.
3) Il lavoratore è tenuto ad informare, se del caso tramite il datore di lavoro l'istituzione competente:
di qualsiasi cambiamento della situazione dei familiari che possa modificare il diritto alle prestazioni;
di qualsiasi modifica del numero dei familiari per i quali sono dovute prestazioni;
di qualsiasi trasferimento della residenza dei familiari;
della eventuale esistenza di un diritto a prestazioni familiari dovute, per lo stesso familiare, ai sensi della legislazione dello Stato contraente nel cui territorio i familiari risiedono.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-29