Art. 27
Accordo amministrativo

Art. 27

12 / 39
In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Le prestazioni contemplate all'articolo 40, paragrafo 1), della Convenzione sono erogate secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato contraente in cui l'interessato è occupato. 2) I controlli relativi alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni fissati per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1), della Convenzione verranno espletati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato contraente in cui l'interessato risiede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-27