Accordo amministrativo

Art. 30

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Il rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate ai sensi dell', lettera a), dell'articolo 12-bis, dell' e dell', paragrafo 2), primo comma, della Convenzione sarà effettuato in base al costo medio annuo per iscritto principale determinato sulla scorta dei risultati di bilancio dell'istituzione dello Stato contraente che ha corrisposto le prestazioni stesse nell'esercizio considerato. Ai fini del conteggio delle quote mensili da corrispondere, il mese nel corso del quale si apre il diritto è preso in considerazione, mentre non è preso in considerazione quello nel corso del quale termina il diritto, a meno che tale mese sia intero. Detto rimborso sarà effettuato nel corso dell'esercizio successivo a quello in cui sono state erogate le prestazioni. 2) Il rimborso per le prestazioni in natura di cui agli , paragrafo 2), secondo comma, della Convenzione sarà determinato sulla base dell'importo effettivo delle prestazioni quale risulta dalla contabilità dell'istituzione che le ha corrisposte e verrà effettuato per ogni trimestre civile nel corso del trimestre successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-30

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Art. 30 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo