Accordo amministrativoTitolo III

Art. 14

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Per beneficiare per se stesso e per i propri familiari delle prestazioni in natura ai sensi dell', paragrafo 2), della Convenzione, il disoccupato deve presentare alla istituzione competente del luogo di residenza un attestato, rilasciato dall'istituzione cui incombe l'onere dell'indennità di disoccupazione, in cui sia indicata la data di ammissione al beneficio di detta indennità, nonché la durata. 2) L'onere delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 1) è a carico dell'istituzione dello Stato contraente in cui il lavoratore era occupato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-14

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Art. 14 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo