Accordo amministrativo

Art. 18

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Le variazioni dell'importo delle prestazioni pensionistiche intervenute in uno Stato contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento, non comportano il ricalcolo, da parte dell'altro Stato, della integrazione di cui all' della Convenzione. 2) Tuttavia detta integrazione può essere ricalcolata qualora, a seguito di modifiche del sistema di determinazione delle pensioni da parte delle legislazioni degli Stati contraenti, intervengano variazioni nell'importo delle prestazioni a suo tempo liquidate da parte di tali Stati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-18

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Art. 18 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo