Accordo amministrativo
Art. 18
3 / 39In vigore dal 30 lug 1980
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1) Le variazioni dell'importo delle prestazioni pensionistiche intervenute in uno Stato contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento, non comportano il ricalcolo, da parte dell'altro Stato, della integrazione di cui all' della Convenzione.
2) Tuttavia detta integrazione può essere ricalcolata qualora, a seguito di modifiche del sistema di determinazione delle pensioni da parte delle legislazioni degli Stati contraenti, intervengano variazioni nell'importo delle prestazioni a suo tempo liquidate da parte di tali Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-18