Accordo amministrativo
Art. 16
In vigore dal 30 lug 1980
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Nei casi di cui all' della Convenzione la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua in base alle seguenti regole:
a) ai periodi di assicurazione obbligatoria e assimilati nonché ai periodi di assicurazione facoltativa compiuti in base alla legislazione sammarinese si aggiungono i periodi di assicurazione obbligatoria e assimilati nonché quelli di prosecuzione volontaria compiuti in base alla legislazione italiana anche nel caso in cui detti periodi abbiano già dato luogo alla liquidazione di una pensione autonoma. I periodi di assicurazione facoltativa compiuti in base alla legislazione sammarinese, sono presi in considerazione soltanto allorchè siano preceduti o seguiti da un periodo di assicurazione obbligatoria compiuto in base alla medesima legislazione;
b) quando un periodo di assicurazione obbligatoria compiuto ai sensi della legislazione di uno Stato contraente coincide con un periodo di assicurazione obbligatoria o assimilato compiuto ai sensi della legislazione dell'altro Stato, l'istituzione di ciascuno Stato prende in considerazione esclusivamente i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione che essa applica;
c) quando un periodo assicurativo compiuto a titolo di assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno Stato contraente coincide con un periodo di assicurazione volontaria o facoltativa compiuto in virtù della legislazione dell'altro Stato viene preso in considerazione, ai fini della liquidazione della prestazione, soltanto il primo;
d) ogni periodo assimilato ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti è preso in considerazione soltanto dall'istituzione competente dello Stato alla legislazione del quale l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo prima di detto periodo; ove tale situazione non ricorra, il periodo assimilato è preso in considerazione dall'istituzione competente dello Stato alla legislazione del quale l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo;
e) se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno dei due Stati contraenti non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi;
f) i periodi di cui al paragrafo precedente sono presi in considerazione dall'altro Stato contraente sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni sia ai fini dell'ammontare delle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-16