Accordo amministrativo

Art. 19

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Per beneficiare delle prestazioni in natura in caso di residenza o di soggiorno nel territorio dello Stato contraente diverso da quello competente, il lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale deve presentare alla istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un attestato da cui risulti il diritto alle prestazioni. Detto attestato è rilasciato dalla istituzione competente la quale, eventualmente, precisa il limite della durata delle prestazioni. 2) Se il lavoratore non presenta l'attestato previsto al paragrafo 1), l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo; nell'attesa eroga le sole prestazioni ambulatoriali. 3) Qualora sia necessario un ricovero ospedaliero, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno lo effettua previa autorizzazione dell'istituzione competente alla quale essa avrà trasmesso ogni utile documentazione giustificativa. 4) Nel caso in cui il ricovero debba essere accordato in via di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza lo dispone direttamente, dandone immediata comunicazione all'istituzione competente. 5) Le istituzioni competenti versano direttamente ai beneficiari residenti nel territorio dell'altro Stato le prestazioni in denaro da loro dovute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-19

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Art. 19 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo