Accordo amministrativo

Art. 23

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) L'assicurato è tenuto a fornire all'istituzione presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni per l'aggravamento della malattia professionale ovvero per il nuovo infortunio sul lavoro o la nuova malattia professionale, tutte le necessarie informazioni relative agli eventi dannosi precedentemente verificatisi. 2) L'istituzione competente per gli eventi precedenti è tenuta fornire all'istituzione dell'altro Stato, dietro sua richiesta, le informazioni in proprio possesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-23

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Art. 23 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo