Accordo amministrativo
Art. 23
8 / 39In vigore dal 30 lug 1980
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1) L'assicurato è tenuto a fornire all'istituzione presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni per l'aggravamento della malattia professionale ovvero per il nuovo infortunio sul lavoro o la nuova malattia professionale, tutte le necessarie informazioni relative agli eventi dannosi precedentemente verificatisi.
2) L'istituzione competente per gli eventi precedenti è tenuta fornire all'istituzione dell'altro Stato, dietro sua richiesta, le informazioni in proprio possesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-23