Accordo amministrativo

Art. 32

In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Le spese per gli accertamenti sanitari nonché quelle ad essi connesse, sostenute in relazione alla concessione di prestazioni richieste dagli assicurati nei confronti di entrambe le istituzioni degli Stati contraenti, rimangono a carico della istituzione dello Stato che ha effettuato i predetti accertamenti. Le spese per gli accertamenti sanitari generici, nonché quelle ad essi connesse, sostenute dalla istituzione di uno Stato contraente su richiesta dell'altro Stato, restano a carico della istituzione dello Stato che ha effettuato gli accertamenti; sono invece rimborsate dalla istituzione dello Stato richiedente le spese relative agli accertamenti specialistici e quelle ad essi connesse. Tale rimborso viene effettuato conformemente alle tariffe ed alle disposizioni applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti su presentazione di una distinta dettagliata delle spese sostenute. 2) In deroga a quanto previsto dal paragrafo 1) del presente articolo, le spese per gli accertamenti sanitari nonché quelle ad essi connesse sostenute in relazione alla concessione di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali sono rimborsate dall'istituzione richiedente all'istituzione che ha eseguito gli accertamenti sulla base dell'importo effettivo quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-32

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Art. 32 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo