Art. 37
Accordo amministrativoTitolo IV

Art. 37

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In vigore dal 30 lug 1980
. Le istituzioni competenti conservano la facoltà di far procedere al controllo sanitario dell'interessato da parte di un medico di loro scelta sia nel proprio territorio sia in quello dell'altro Stato contraente. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dell'istituzione che richiede il controllo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-37