Accordo amministrativo
Art. 25
10 / 39In vigore dal 30 lug 1980
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1) Per beneficiare delle disposizioni dell' paragrafo 1), della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato.
2) Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione dell'altro Stato contraente. Qualora l'interessato non presenti tale attestato, quest'ultimo sarà richiesto dall'istituzione competente all'istituzione dell'altro Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-25