Art. 21
Accordo amministrativo

Art. 21

6 / 39
In vigore dal 30 lug 1980
. 1) Nei casi di cui agli della Convenzione, la domanda di prestazioni può essere presentata indifferentemente all'istituzione dell'uno o dell'altro Stato contraente. 2) Qualora l'istituzione che ha ricevuto la domanda constati che il lavoratore ha svolto da ultimo nel territorio dell'altro Stato una attività che può provocare o aggravare la malattia professionale considerata, essa trasmette senza indugio tale domanda ed i documenti che la corredano alla istituzione competente dell'altro Stato, informandone gli interessati. 3) Qualora l'istituzione dello Stato competente constati che la vittima o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione che essa applica, essa: a) trasmette, senza indugio, all'istituzione dell'altro Stato la domanda e tutti i documenti che la corredano (compresi i rapporti e gli esami medici cui abbia proceduto), nonché una copia della decisione di cui alla lettera b); b) notifica la sua decisione all'interessato indicando i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi ed i termini di ricorso e la data di trasmissione della pratica all'istituzione dell'altro Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-21