Accordo amministrativo›Titolo III
Art. 8
In vigore dal 30 lug 1980
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1) Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell', lettera a) e dell'art. 12-bis della Convenzione, il lavoratore è tenuto a farsi iscrivere, assieme ai familiari, presso l'istituzione del luogo di residenza, presentando un attestato in cui si certifichi che ha diritto a dette prestazioni per sè e per i propri familiari. Tale attestato è rilasciato dall'istituzione competente. Se il lavoratore o i suoi familiari non presentano tale attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
In attesa che sia comprovato il diritto all'assistenza, il lavoratore o i suoi familiari in caso di necessità, potranno farsi curare a proprie spese e richiedere successivamente all'istituzione di residenza, dietro presentazione di idonea documentazione, il relativo rimborso in base alle tariffe applicate da detta istituzione.
2) L'attestato di cui al paragrafo 1) del presente articolo rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento.
3) L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente di ogni iscrizione alla quale ha proceduto in conformità delle disposizioni del paragrafo 1.
4) Le prestazioni in natura sono erogate dalla istituzione del luogo di residenza, ai lavoratori e loro familiari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica.
Tuttavia, in caso di necessità di cure mediche immediate, le prestazioni sanitarie possono essere erogate nel territorio dello Stato competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-8