Accordo amministrativoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 30 lug 1980
. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa secondo l', paragrafo 1), della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare all'istituzione competente dello Stato ove intende effettuare i versamenti un certificato attestante i periodi di assicurazione obbligatoria o assimilati compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente. Tale certificato sarà rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente dello Stato che applica la legislazione in base alla quale l'interessato ha compiuto tali periodi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-3

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Art. 3 Esecuzione dell'accordo amministrativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974, con scambio di note firmato a Roma il 19 maggio 1978. | Portale Normativo