Accordo amministrativo›Titolo III
Art. 7
25 / 39In vigore dal 30 lug 1980
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1) Per beneficiare delle disposizioni dell' della Convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare all'istituzione competente un attestato dal quale risultino i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente.
Se il lavoratore non è in grado di presentare tale attestato, l'istituzione competente per la concessione delle prestazioni, è tenuta a richiederlo all'organismo assicuratore dell'altro Stato.
2) L'attestato di cui al paragrafo 1) del presente articolo è rilasciato, su domanda dell'interessato,
in Italia: dalla competente sede provinciale dell'INAM;
in San Marino: dall'Istituto per la sicurezza sociale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-03-22;324#art-aa-7