Annesso E
Art. 4
In vigore dal 30 nov 1979
Ai sensi del presente elenco s'intende per:
a) carni: tutte le parti degli animali domestici appartenenti alla specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, adatte per il consumo alimentare umano;
b) carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento e asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle, inoltre per i bovini, gli ovini, i caprini ed i solipedi, dopo scuoiamento;
c) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle della carcassa definita alla precedente lettera b), anche se sono in connessione naturale con la carcassa;
d) visceri: le frattaglie che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago;
e) confezionamento: avvolgimento a diretto contatto delle carni con un involucro costituito da materiale inodore, incolore, trasparente igienicamente idoneo;
f) imballaggio: contenitore (scatola, cartone, cassa, barile, sacco di juta, tela, cotone, ecc.) per riporvi le carni già confezionate, in conformità della precedente lettera e) ed avente lo scopo di assicurarne una perfetta protezione durante il trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-ae-4