Annesso F

Art. 1

In vigore dal 30 nov 1979
La Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 novembre 1979 ha pubblicato il testo del decreto del Presidente della Repubblica lo giugno 1979, n. 575, e quelli della convenzione e dell'allegato accordo. Non sono stati inserti nella predetta Gazzetta Ufficiale gli annessi all'accordo che vengono di seguito pubblicati. ANNESSO F ELENCO DELLE GARANZIE E DELLE CONDIZIONI ZOOSANITARIE E TECNICO-IGIENICO-SANITARIE IN MATERIA DI SCAMBI DI CARNI DI VOLATILI ALLEVATI E DI CONIGLIO TRA L'ITALIA E LA POLONIA. . Le carni di volatili allevati e di coniglio destinate agli scambi italo-polacchi devono: a) essere state ottenute in stabilimenti di macellazione e di lavorazione posti sotto controllo veterinario permanente e riconosciuti dalle autorità centrali del Paese esportatore idonei all'esportazione in conformità delle disposizioni di cui ai capitoli I, II, III dell'allegato A; b) provenire da animali: allevati nello stato esportatore e originari da: i) zone non sottoposte da almeno 40 giorni a misure di polizia veterinaria disposte in seguito all'insorgenza di peste aviare o di pseudopeste aviare per i volatili allevati e di mixomatosi per i conigli; ii) allevamenti non sottoposti a misura d'interdizione per la presenza di malattie infettive della specie; scortati fino al macello da apposito certificato di sanità rilasciato dal veterinario responsabile dello stato sanitario dell'allevamento; trasportati in gabbie e veicoli previamente puliti e disinfettati con disinfettanti ufficialmente riconosciuti; riconosciuti sani e in buone condizioni di nutrizione a seguito di visita sanitaria veterinaria ante mortem da parte di un veterinario ufficiale, in conformità delle disposizioni del capitolo V dell'allegato A; c) essere state sottoposte a ispezione sanitaria postmortem da parte di un veterinario ufficiale, in conformità delle disposizioni del capitolo V dell'allegato A e riconosciute incondizionatamente atte al consumo umano, perfettamente sane, salubri e genuine; d) essere munite dell'apposito bollo sanitario comprovante che hanno subito favorevolmente l'ispezione sanitaria veterinaria, apposto conformemente alle disposizioni del capitolo VI dell'allegato A; e) essere lavorate, manipolate, confezionate, imballate, conservate, spedite e trasportate, in conformità delle disposizioni dell'allegato A; f) essere accompagnate durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello indicato nell'annesso 14.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-af-1

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Art. 1 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo