Annesso F

Art. 2

In vigore dal 30 nov 1979
Non possono inoltre essere destinati agli scambi italo-polacchi le carni ottenute da animali: a) morti per causa diversa dalla macellazione; b) macellati d'urgenza; c) malati, denutriti; d) che abbiano presentato all'ispezione postmortem, lesioni, alterazioni o malformazioni di qualsiasi natura; e) che siano stati trattati con antibiotici (limitatamente all'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale od antiormonale, con inteneritori, arsenicali, antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute umana. Sono parimenti escluse dagli scambi le carni: a) di colore, odore, sapore e consistenza anormali; b) insufflate, immature; c) trattate con sostanze coloranti o decoloranti, conservanti, aromatiche, inteneritrici con radiazioni ionizzanti o con raggi ultravioletti, o comunque con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute umana; d) contenenti residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legislazione del Paese importatore; e) adulterare, insudiciate o comunque in condizioni igieniche e di conservazione non ineccepibili; f) venute a contatto con sostanze che influiscono sulle loro caratteristiche organolettiche, sulla loro salubrità, genuinità e conservabilità; g) trasportate con ghiaccio tritato posto a diretto contatto delle carni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-af-2

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