Annesso F
Art. 2
In vigore dal 30 nov 1979
Non possono inoltre essere destinati agli scambi italo-polacchi le carni ottenute da animali:
a) morti per causa diversa dalla macellazione;
b) macellati d'urgenza;
c) malati, denutriti;
d) che abbiano presentato all'ispezione postmortem, lesioni, alterazioni o malformazioni di qualsiasi natura;
e) che siano stati trattati con antibiotici (limitatamente all'ultima settimana prima della macellazione), con sostanze ad azione ormonale od antiormonale, con inteneritori, arsenicali, antimoniali o altre sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute umana.
Sono parimenti escluse dagli scambi le carni:
a) di colore, odore, sapore e consistenza anormali;
b) insufflate, immature;
c) trattate con sostanze coloranti o decoloranti, conservanti, aromatiche, inteneritrici con radiazioni ionizzanti o con raggi ultravioletti, o comunque con sostanze nocive o suscettibili di rendere eventualmente il consumo delle carni pericoloso o nocivo per la salute umana;
d) contenenti residui di pesticidi superiori a quelli previsti dalla legislazione del Paese importatore;
e) adulterare, insudiciate o comunque in condizioni igieniche e di conservazione non ineccepibili;
f) venute a contatto con sostanze che influiscono sulle loro caratteristiche organolettiche, sulla loro salubrità, genuinità e conservabilità;
g) trasportate con ghiaccio tritato posto a diretto contatto delle carni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-af-2