Annesso F
Art. 3
In vigore dal 30 nov 1979
A. - Le carni di volatili allevati possono essere presentate alta importazione sottovuoto o non, in:
1) Carcasse, refrigerate o congelate, eviscerate e spennate; è consentita la reintroduzione della cavità addominale della carcassa dei corrispondenti visceri, limitatamente al fegato privato della vescicola biliare, al cuore privato della membrana pericardica e allo stomaco muscolare privato del rivestimento corneo; detti visceri, perfettamente puliti e confezionati in un sacchetto di pellicola plastica, possono essere addizionati al collo spogliato della pelle, esofago, trachea e ingluvie (gozzo).
2) parti di carcassa, refrigerate o congelate, con o senz'osso, con o senza pelle in confezioni originali, provviste della denominazione, anatomica e merceologica, delle parti contenute, con esecuzione dei ritagli e delle rifilature (trimmings).
3) frattaglie, congelate, in confezioni originali, limitatamente, a:
fegati, privati della vescicola biliare;
cuore privato della membrana pericardica;
stomaco muscolare (ventriglio) privato del rivestimento corneo; creste e bargigli.
B. - Le carni di coniglio possono essere presentate all'importazione in:
1) carcasse, refrigerate o congelate, eviscerate e senza pelle;
2) parti di carcassa, refrigerate e congelate, in confezioni originali provviste della denominazione anatomica o merceologica delle parti contenute, con esclusione dei ritagli e delle rifilature (trimmings);
3) frattaglie, congelate, in confezioni originali, limitatamente a:
fegato privato della vescicola biliare;
cuore privato della membrana pericardica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-af-3