Annesso F
Art. 4
In vigore dal 30 nov 1979
Ai sensi del presente elenco si intende per:
1) volatili allevati: i volatili, comunque allevati, appartenenti alle seguenti specie:
gallo domestico (genere Gallus);
faraona o numida meleagris (genere Numida);
tacchino o meleagris gallopavo (genere Meleagris);
anitra domestica (genere Anser);
oca domestica (genere Anser);
colombo o piccione domestico (genere Columba);
altri (fagiani, quaglie, ecc.).
2) coniglio: i leporidi domestici appartenenti al genere Oryctolagus;
3) carni: tutte le parti di volatili allevati o di coniglio adatte per il consumo alimentare umano;
4) carcasse:
a) per i volatili allevati, il corpo intero dopo dissanguamento, spiumature, eviscerazione, asportazione o non della testa, del collo, delle zampe all'altezza del tarso, dei reni e dei polmoni, con ali intere o tagliate a vari livelli;
b) per i conigli, il corpo intero dopo dissanguamento, spellatura, eviscerazione ed asportazione della parte distale degli arti, con o senza testa;
5) frattaglie, le carni diverse da quelle della carcassa di cui alle precedenti lettere a) e b) (visceri commestibili, testa, collo, cresta bargigli e zampe);
6) visceri: gli organi braco-addominali (polmoni, cuore, fegato, milza, pancreas, reni, stomaco, intestini e, per i volatili, lo stomaco, muscolare, la trachea, l'esofago, il gozzo o ingluvie e le ovaie);
7) eviscerazione: asportazione dei visceri di cui al precedente n. 6. L'asportazione dei polmoni e dei reni è facoltativa nei volatili allevati;
8) confezionamento: avvolgimento a diretto contatto delle carni con involucro costituito di pellicola o laminato-plastici o da altri materiale igienicamente idoneo;
9) imballaggio: contenitore (scatola, cartone, cassa, ecc.) per riporvi le carni già confezionate in conformità del precedente n. 8 ed avente lo scopo di assicurarne una perfetta protezione durante il trasporto;
10) confezione originale: confezione tale da garantire l'integrità e l'autenticità del prodotto contenuto e fatta in modo che non sia possibile la manomissione senza che la confezione stessa risulti alterata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-af-4