Annesso F

Art. 4

In vigore dal 30 nov 1979
Ai sensi del presente elenco si intende per: 1) volatili allevati: i volatili, comunque allevati, appartenenti alle seguenti specie: gallo domestico (genere Gallus); faraona o numida meleagris (genere Numida); tacchino o meleagris gallopavo (genere Meleagris); anitra domestica (genere Anser); oca domestica (genere Anser); colombo o piccione domestico (genere Columba); altri (fagiani, quaglie, ecc.). 2) coniglio: i leporidi domestici appartenenti al genere Oryctolagus; 3) carni: tutte le parti di volatili allevati o di coniglio adatte per il consumo alimentare umano; 4) carcasse: a) per i volatili allevati, il corpo intero dopo dissanguamento, spiumature, eviscerazione, asportazione o non della testa, del collo, delle zampe all'altezza del tarso, dei reni e dei polmoni, con ali intere o tagliate a vari livelli; b) per i conigli, il corpo intero dopo dissanguamento, spellatura, eviscerazione ed asportazione della parte distale degli arti, con o senza testa; 5) frattaglie, le carni diverse da quelle della carcassa di cui alle precedenti lettere a) e b) (visceri commestibili, testa, collo, cresta bargigli e zampe); 6) visceri: gli organi braco-addominali (polmoni, cuore, fegato, milza, pancreas, reni, stomaco, intestini e, per i volatili, lo stomaco, muscolare, la trachea, l'esofago, il gozzo o ingluvie e le ovaie); 7) eviscerazione: asportazione dei visceri di cui al precedente n. 6. L'asportazione dei polmoni e dei reni è facoltativa nei volatili allevati; 8) confezionamento: avvolgimento a diretto contatto delle carni con involucro costituito di pellicola o laminato-plastici o da altri materiale igienicamente idoneo; 9) imballaggio: contenitore (scatola, cartone, cassa, ecc.) per riporvi le carni già confezionate in conformità del precedente n. 8 ed avente lo scopo di assicurarne una perfetta protezione durante il trasporto; 10) confezione originale: confezione tale da garantire l'integrità e l'autenticità del prodotto contenuto e fatta in modo che non sia possibile la manomissione senza che la confezione stessa risulti alterata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-af-4

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Art. 4 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo