Art. 1
In vigore dal 30 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;
Di concerto con il Ministro della sanità;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria, e all'allegato accordo tra il Ministero della sanità della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia concernente le condizioni veterinarie e sanitarie da applicare all'importazione, esportazione ed al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell' della convenzione e dell'accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 giugno 1979
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI
- ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 22
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-rd-1