Art. 1

In vigore dal 30 nov 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri; Di concerto con il Ministro della sanità; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla collaborazione nel campo della veterinaria, e all'allegato accordo tra il Ministero della sanità della Repubblica italiana ed il Ministero dell'agricoltura della Repubblica popolare di Polonia concernente le condizioni veterinarie e sanitarie da applicare all'importazione, esportazione ed al transito degli animali e dei prodotti di origine animale anche allo stato grezzo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell' della convenzione e dell'accordo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 giugno 1979 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 22
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Art. 1 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo