Convenzione
Art. 8
In vigore dal 30 nov 1979
1. La presente convenzione entrerà in vigore dopo quindici giorni a partire dalla data in cui ambedue le Parti si saranno notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure richieste
a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
2. La presente convenzione rimarrà in vigore fino allo scadere di sei mesi dal giorno in cui una delle Parti contraenti avrà comunicato per iscritto all'altra Parte il suo desiderio di porre
termine alla validità della convenzione.
FATTO a Roma il 16 maggio 1978 in due esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana e polacca, i due resti facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica popolare di Polonia
Andrzej KACALA
Per il Governo
della Repubblica italiana
Bruno VECCHIARELLI
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-c-8