Convenzione

Art. 5

In vigore dal 30 nov 1979
1. La difficoltà che potranno essere riscontrate nell'applicazione della presente convenzione e dell'accordo negoziato sulla base dell' della stessa convenzione saranno esaminate da una commissione mista. 2. La commissione mista sarà composta da tre membri per Parte, tra i quali almeno due per ciascuna Parte dovranno essere veterinari appartenenti al servizio veterinario centrale. 3. La commissione mista si riunirà alternativamente a Roma e a Varsavia nei termini che saranno concordati dalle Parti ogni qualvolta le Parti stesse lo riterranno necessario. 4. Tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, non risolte in sede di commissione mista, saranno regolate per via diplomatica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-c-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo