Convenzione

Art. 3

In vigore dal 30 nov 1979
I servizi veterinari centrali delle Parti contraenti si scambieranno sistematicamente bollettini veterinari relativi ai dati statistici sulle malattie contagiose degli animali e si scambieranno pubblicazioni e informazioni d'ordine veterinario che interessino ambedue le Parti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-c-3

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