Convenzione

Art. 6

In vigore dal 30 nov 1979
La presente convenzione non pregiudica gli impegni derivanti a ciascuna delle Parti contraenti in virtù della loro rispettiva partecipazione a trattati e ad accordi internazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-01;575#art-c-6

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Art. 6 Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, con allegato accordo, firmati a Roma il 16 maggio 1978, sulla collaborazione nel campo della veterinaria. | Portale Normativo